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Nessuna revoca automatica dell'assegnazione della casa se l'assegnatario vi conviva con il nuovo partner - Cass. Civ., Sez. I, ord., 13 giugno 2022, n. 18878

In tema di separazione dei coniugi il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto dell'interesse dei figli e questo risponde all'esigenza, che ne costituisce al contempo l'unica ragione, di consentire ai figli di genitori separati di conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
E’ principio consolidato in giurisprudenza e stabilito anche dall'art. 337- sexies c.c. che il godimento della casa familiare sia attribuito tenendo conto dell'interesse dei figli: ciò risponde all'esigenza, che ne costituisce al contempo l'unica ragione, di consentire che i figli di genitori separati possano conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L’art. 337 - sexies, cod. civ. deve essere interpretato nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non viene meno di diritto al verificarsi di un evento come l’instaurazione di una convivenza di fatto o un nuovo matrimonio, ma che la decadenza dalla stessa è subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore.
L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. (VC)


 
Separazione – Assegnazione della casa familiare – Convivenza more uxorio - Assegno di mantenimento - Contributo per il mantenimento del figlio minore - Genitore non collocatario – Determinazione - Rif. Leg. artt. 337 - ter e 337 - sexies, cod. civ.; artt. 5 e 6 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898