Stranieri. Lo stato di gravidanza falsamente dichiarato rappresenta una condizione fisica rilevante per l'ordinamento - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 13 giugno 2022, n. 22969

Mercoledì, 15 Giugno 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Cittadinanza | Stranieri
Cass. Pen., Sez. V, Sent., 13 giugno 2022, n. 22969; Pres. Miccoli, Rel. Cons. Brancaccio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Nella nozione di qualità personali, cui fa riferimento l’art. 495, primo comma, c.p. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri), rientrano gli attributi e i modi di essere che servono ad integrare l’individualità di un soggetto e cioè: le qualità primarie, concernenti l’identità e lo stato civile delle persone; le qualità secondarie che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l’ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna; le situazioni di fatto cui l’ordinamento collega effetti giuridici, quali presupposti o condizioni di legittimazione nei rapporti intersoggettivi. (FF)


Stranieri – Immigrazione – False dichiarazioni relative allo stato di gravidanza; Rif. Leg. Art. 495 c.p.

editor: Ferrandi Francesca