Liquidazione del danno biologico: è possibile applicare tabelle diverse da quelle milanesi? - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 10 giugno 2022, n. 18840
L'allegazione di avvenuta applicazione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente "ex se" ad inficiare il corretto utilizzo, da parte del giudice, del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlata denuncia essere accompagnata dall'esposizione delle ragioni che, in concreto, hanno determinato l'incongruo ricorso al criterio in parola. L'utilizzo di tabelle diverse da quelle milanesi cioè non è in sé precluso, purché non si arrivi a risultanze che si pongano in patente ed ingiustificato contrasto con quelli che sarebbero derivati in caso di applicazione delle tabelle milanesi, ovvero qualora al danneggiato sia riconosciuto senza una idonea giustificazione un importo non compreso nel "range" previsto dalle tabelle milanesi in uso all'epoca della decisione. (FF)
Risarcimento danni – Liquidazione del danno biologico – Tabelle applicabili; Rif. Leg. Artt. 1223, 1226, 2056 e 2729 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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