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Casa familiare in proprietà  esclusiva dell'assegnatario. Occorre considerare il valore di mercato - Cass. Civ., Sez. Unite, Sent., 9 giugno 2022, n. 18641

L'attribuzione dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva dell'assegnatario in sede di divisione configura una causa automatica di estinzione del diritto di godimento con tale destinazione, che comporta il conferimento allo stesso immobile di un valore economico pieno corrispondente a quello venale di mercato.
L'immobile attribuito in proprietà esclusiva al coniuge già assegnatario quale casa coniugale non può considerarsi decurtato di alcuna utilità, posto che la qualità di titolare del diritto dominicale e quella di titolare del diritto di godimento vengono a coincidere. Non si configura alcun diritto altrui che limiti le facoltà di godimento del coniuge attributario dell'intero - e già assegnatario in quanto affidatario della prole - e sia, perciò, idoneo a comportare la diminuzione del valore di mercato del bene.
L'assegnazione del godimento della casa familiare, ex 337 sexies cod. civ. ovvero in forza della legge sul divorzio, non può essere considerata in occasione della divisione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene qualora l'immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento stesso, atteso che tale diritto è attribuito nell'esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario e, diversamente, si realizzerebbe una indebita locupletazione a suo favore, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale. (VC)


 
Comunione legale - Scioglimento - Divisione - Attribuzione della casa familiare al coniuge assegnatario - Divisione - Valore dell'immobile - Determinazione - Computabilità del diritto personale di godimento - Esclusione - Fondamento – Rif. Leg. art. 337-sexies, comma 1 (già art. 155-quater c.c.) e 2643 cod. civ.