Nomina di un amministratore di sostegno per la persona affetta da disturbo borderline - Tribunale di Bologna, sent. 21 marzo 2022 n. 709

L’amministrazione di sostegno è uno strumento di protezione che viene privilegiato dall’ordinamento rispetto all’interdizione, offerto alle persone non autonome, tuttavia in possesso di capacità di agire, anche residuali e contenute, tale da non richiedere una permanente totale rappresentanza della persona disabile in tutti gli atti della sua vita.
Tenuto conto che nel caso in esame, non vi fosse prova che fosse venuta meno la condizione di infermità mentale che ne aveva imposto l’interdizione e rivelandosi ancora necessaria una forma di protezione giuridica, considerando poi le attuali condizioni della beneficiaria, persona con disturbo borderline, e della natura del suo patrimonio (costituito da immobili e da denaro), si è ritenuto legittimo revocare la misura dell’interdizione sostituendola con quella dell’amministrazione di sostegno. (VC)


Amministrazione di sostegno – Revoca dell’interdizione - Rif. Leg. artt. 414, 404, 429 cod. civ.; artt. 3, 4, 10 Legge 4 gennaio 2004 n. 6