inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Assegno di mantenimento per la moglie che non trova lavoro - Cass. Civ., Sez. VI- I, ord. 10 giugno 2022 n. 18820

In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo.
In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche; dovendo pertanto il giudice del merito tenere conto non soltanto dei redditi in denaro ma anche di tutte le utilità o capacità del coniuge suscettibili di valutazione economica, non è possibile limitare l'accertamento giudiziale al dato del mancato svolgimento, da parte del coniuge stesso, di un'attività lavorativa. (VC)


Separazione – Assegno di mantenimento – Prova – Attitudine al lavoro del coniuge economicamente più debole - Assenza di redditi adeguati - Prova della non colpevolezza di tale condizione - Rif. Leg. artt. 156 e 2697 cod. civ.; artt. 115 e 116 c.p.c.