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Parto anonimo. Se la madre biologica è deceduta, è tutelato il diritto alla conoscenza delle proprie origini - Tribunale per i minorenni di Potenza, ord. 26 aprile 2022

Se la madre biologica è deceduta è legittima la richiesta del figlio di richiederne i soli suoi dati, mentre nessuna ricerca (e nessuna informazione) può essere effettuata (o fornita) in relazione ad eventuali fratelli o sorelle biologici (o altri terzi).
L'utilizzo delle informazioni relative all'identità della madre biologica non può dunque eccedere la finalità per la quale tali informazioni vengono fornite e delle stesse deve dunque essere fatto un uso corretto e lecito (art. 11 lett. a) D. Lgs. n. 196/2003) e senza cagionare danno, anche non patrimoniale all'immagine, alla reputazione e ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati (discendenti e/o familiari). (VC)


 
 
Parto anonimo – Richiesta di informazioni sulla madre deceduta – Rif. Leg. art. 28 Legge 4 maggio 1983 n. 184 e art. 11 lett. a) D. Lgs. n. 196/2003