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La configurabilità  del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli minori - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 30 maggio 2022, n. 21026

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 30 maggio 2022, n. 21026; Pres. Di Nicola, Rel. Cons. Galterio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il concetto di "mezzi di sussistenza" ha un ambito più circoscritto di quello di "mantenimento" (il quale non presupponendo lo stato di bisogno dell'avente diritto viene parametrato alla capacità economica dell'obbligato e al tenore di vita del destinatario), in quanto è indipendente dalla condizione sociale di quest'ultimo. Tale concetto, infatti, si riferisce all'approvvigionamento di quanto necessario al sostentamento e, dunque, ad assicurare il soddisfacimento delle più elementari esigenze di vita dell'avente diritto, secondo parametri di carattere universale che prescindono dalle contingenze economiche e sociali dell'obbligato a fronte dello stato di bisogno del beneficiario.
Se, dunque, l'obbligo di provvedere al mantenimento della prole nasce in capo ai genitori per il fatto stesso di essere titolari della responsabilità genitoriale, affinchè possa delinearsi il delitto ex art. 570 c.p., comma 2 n. 2), occorre che ad essa non vengano forniti i mezzi di sussistenza, i quali attesa la condizione di indigenza includono non solo quanto necessario per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione). (FF)


Diritto penale della famiglia - Violazione degli obblighi di Assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia; Rif. Leg. Art. 570, 570-bis e 572 c.p.

autore: Ferrandi Francesca