Per l'applicazione dell'art. 709 ter c.p.c. occorre la lesione del benessere della prole necessario a giustificare l'intervento giudiziale - Corte d'Appello di Milano, decr. 4 maggio 2022
Per l’applicazione dell’art. 709 ter c.p.c. deve essere ravvisabile il presupposto della lesione del benessere della prole necessario a giustificare l’intervento giudiziale. L’ingerenza giurisdizionale presuppone, infatti, che il mancato perfezionamento dell’accordo tra i genitori esercenti la potestà sia accertato come dissidio insuperabile, in quanto diversamente opinando, in presenza di una forte difformità di vedute e di orientamenti educativi tra i genitori, si avrebbe quale effetto che l’esercizio della potestà, e proprio con riguardo alle questioni di maggior rilievo, finirebbe per concentrarsi sul giudice, con conseguente sostanziale svuotamento dello stesso esercizio da parte dei titolari della potestà medesima e accumulo di responsabilità in capo all’organo giudiziario. In linea generale stando al perimetro della norma in esame, il giudice è chiamato ad intervenire solamente in casi di “insuperabile conflittualità, che integri, attraverso il blocco delle funzioni decisionali inerenti la vita del soggetto minore, un consistente pregiudizio ai suoi pregnanti interessi, non già in presenza di una forte difformità di vedute o di orientamenti educativi. (VC)
Processo civile - Separazione personale con addebito – Affidamento dei figli – Bigenitorialità - Misure sanzionatorie – Presupposti - Rif. Leg. art. 709 ter c.p.c.
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autore: Cianciolo Valeria
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