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L'instaurazione della convivenza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno - Cass. Civ., Sez. I, ord., 25 maggio 2022, n. 16856

L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno. Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine il richiedente dovrà fornire prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio. (VC)



Assegno divorzile - Convivenza more uxorio – Rif. Leg. art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970 n. 898

Martedì, 31 Maggio 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Convivenze | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, ord., 25 maggio 2022, n. 16856 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Valentino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

A risoluzione del contrasto sollevato dalla I sezione Civile, nella vicenda in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 5 novembre 2021 n. 32198 (https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17511122/su-la-convivenza-more-uxorio-non-determina-la-cessazione-del.html) sono intervenute a comporre la questione dibattuta ormai da diversi anni sul tema dell’assegno di divorzio, laddove il coniuge beneficiario abbia instaurato una stabile convivenza con un nuovo partner.
Nel caso in esame, la Cassazione ha cassato la pronuncia di merito, che aveva negato l’assegno divorzile all’ex moglie avendo instaurato con un altro uomo una convivenza more uxorio: infatti, occorre considerare  l’inadeguatezza dei mezzi economici ed il fatto che la donna durante il matrimonio durato nove anni, si era occupata in modo stabile dei figli e della famiglia, rinunciando ad ogni attività professionale consentendo al marito di dedicarsi alla sua attività imprenditoriale. (VC)

 

 

autore: Cianciolo Valeria