inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Revocata l'assegnazione della casa se il figlio delinque. Cassazione, sez. VI, 26 maggio 2022, n.17075

Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (CF)

divorzio – assegnazione casa – figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente -  

Rif. Leg.: art. 6, comma 6 L. 898/70

Cass. civ., sez. VI – 1, Est. Meloni, 26.05.22 n.17075 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La madre ricorreva in Cassazione avverso il provvedimento della Corte d’Appello che aveva revocato l’assegnazione della casa in quanto ha ritenuto che il figlio era dedito allo spaccio di stupefacenti insieme alla madre, ambedue arrestati per tale reato. La ricorrente eccepiva non essere intervenuta alcuna sentenza definitiva di condanna.

Il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento sussiste nei limiti di un effettivo e proficuo percorso formativo avente ad oggetto la ricerca di un'attività lavorativa.

 

autore: Fossati Cesare