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Legittimo il rifiuto al riconoscimento e all'aggiunta del cognome paterno se pregiudizievole al figlio minore - Corte d'Appello di Venezia, sent. 26 maggio 2022 n. 1216

Si ringraziano l’Avv.  Silvia Manildo, Presidente della sezione ONDIF di Treviso e l’Avv. Cinzia De Angeli, Presidente della sezione ONDIF di Venezia, per la segnalazione dell’interessante provvedimento


Nel giudizio volto al riconoscimento del figlio minore di anni quattordici da parte del secondo genitore, nell'ipotesi di opposizione del primo che lo abbia già effettuato, occorre procedere al bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari, e tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, ma deve procedersi ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale.
(Nella specie la Corte d’Appello veneziana ha evidenziato che il Tribunale aveva del tutto omesso di esaminare l'allegazione relativa alla abituale condotta violenta e prevaricatrice del padre biologico nei confronti della madre e dei suoi familiari che doveva invece essere posta in evidenza nell'operazione di bilanciamento). (VC)

 

Riconoscimento figlio naturale – Mancato consenso del genitore che ha riconosciuto per primo - Verifica della rispondenza all'interesse del figlio  -Cognome – Aggiunta del cognome paterno – Rigetto della richiesta – Legittimità del rigetto – Atti pregiudizievoli – Rif. Leg. artt. 250, 316 e 320 cod. civ.; artt. 282 e 283 c.p.c., art. 30 Cost.