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Sentenza di separazione, titolo esecutivo anche per le straordinarie. Tribunale di Parma, 8 maggio 2018, est. Di Carluccio

Il decreto di omologa o la sentenza di separazione o divorzio possono costituire titolo esecutivo anche per le spese straordinarie dovute per il mantenimento dei figli, se ciò è previsto all’interno degli accordi di separazione o divorzio senza necessità che il genitore che abbia anticipato tali spese debba promuovere un nuovo giudizio di accertamento ai fini del rimborso. (CF)

Spese straordinarie – opposizione a precetto

Rif. Leg.: art. 617 c.p.c.

Tribunale di Parma, est. Di Carluccio, Ordinanza 8 maggio 2018, per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Uno dei due coniugi ha precettato le spese per alimenti e cure dei cani che, a sensi della sentenza di separazione, dovevano essere divise al 50% tra le parti.

Il giudice dell’esecuzione riconosce la validità della sentenza di separazione quale titolo esecutivo per il recupero delle spese per i cani in analogia alla giurisprudenza ormai consolidata che riconosce al decreto di omologa delle condizioni di separazione la forza di titolo esecutivo anche per il recupero delle spese straordinarie per i figli minori, senza che il genitore che le ha anticipate debba munirsi di nuovo titolo.

 

* Si ringrazia l’Avv. Sonia Dallo sez. Ondif Bolzano

editor: Fossati Cesare