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Niente addebito della separazione alla moglie se manca una correlazione causale tra l'infedeltà  e la crisi matrimoniale - Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 24 maggio 2022, n. 16822

Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva affermato la non addebitabilità della separazione coniugale alla moglie sulla base di due distinte rationes decidendi: l'assenza di prova dell'iscrizione della donna a siti di incontro e la mancanza di una correlazione causale tra l'infedeltà della predetta e la crisi matrimoniale. Il marito, inoltre,  aveva dichiarato di essersi avveduto della suddetta iscrizione in epoca successiva al deposito del ricorso per separazione.
Secondo la S.C., il ricorrente pare prospettare che tale sospetto si fosse insinuato in lui prima della proposizione della domanda di separazione. A detta degli Ermellini, però, non risulta, nè dal ricorso per cassazione, nè dalla sentenza impugnata, che una tale circostanza sia stata allegata e, tantomeno, che essa sia stata accertata dai giudici di merito.

Francesca Ferrandi

Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 24 maggio 2022, n. 16822; Pres. Bisogni, Rel. Cons. Falabella per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (FF)


Separazione dei coniugi – Addebito della separazione – Iscrizione a siti di incontri; Rif. Leg. Art. 151 c.c.

autore: Ferrandi Francesca