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Possibile l'assegnazione parziale della casa familiare - Tribunale di Gorizia, decr. 26 maggio 2022

Si ringrazia l’Avv. Lucia Galletta del Foro di Gorizia, Responsabile Regionale del Friuli Venezia Giulia, per la segnalazione dell'interessante provvedimento




Il potere del giudice della separazione di assegnare l'abitazione della casa familiare, in deroga al normale regime privatistico,  (art. 155, 4 comma c. c., nel testo fissato dall'art. 36 l. 19 maggio 1975 n. 151) include la facoltà di attribuire alcuni soltanto dei locali di detta casa, quando essi abbiano ampiezza sufficiente per soddisfare le esigenze dei figli e del genitore, ed altresì abbiano caratteristiche strutturali e funzionali tali da consentirne il distacco con autonoma unità abitativa, con modesti accorgimenti o piccoli lavori, senza opere edili di trasformazione.
Per meglio far comprendere al lettore la particolarità del provvedimento, giova segnalare il fatto che nel caso in esame, vi era collocamento paritario e trattandosi di un'appartamento in un condominio disposto su due livelli, con scala interna e cucina in comune, è stata assegnato ciascun piano ad un genitore. (VC)


Collocamento paritario - Assegnazione casa familiare- Assegnazione parziale – Legittimo – Rif. Leg. art. 155, co. 4 cod. civ.