Assegno per il nucleo familiare e onere della prova - Cass. Civ., Sez. VI - Lav., Ord. 24 maggio 2022, n. 16710

L'assegno per il nucleo familiare, istituito con il D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, convertito con modificazioni nella L. 13 maggio 1988, n. 153, è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da una o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.
La disciplina dettata dal citato D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, comma 3, ha rinviato, per quanto non previsto, alle disposizioni del T.U. sugli assegni familiari, approvato con il D.P.R. 30 maggio 1955, n. 1124, e, dunque, ha lasciato in vigore la disciplina preesistente per quel che riguarda i presupposti oggettivi e le modalità di erogazione della prestazione, la quale assume a parametro, per il riconoscimento del diritto, il reddito familiare;
Nel citato D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 10, è previsto che "l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare".

Francesca Ferrandi

Cass. Civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. 24 maggio 2022, n. 16710; Pres. Leone, Rel. Cons. Calafiore per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

A norma dell’art. 2697 c.c., qualora si agisca in giudizio per far valere il proprio diritto all'assegno per il nucleo familiare occorre provare non solo lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa, ma anche l'insussistenza della condizione ostativa di cui al D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 10. (FF)


Diritti della persona - Pensioni - Pensioni indirette o di reversibilità - Pensioni di invalidità e inabilità - Previdenza sociale - Assegni familiari; Rif. Leg. L. n. 222 del 1984 e L. 13 maggio 1988, n. 153.

editor: Ferrandi Francesca