Ai fini della revisione sono necessari riscontri probatori. Tribunale di Verona, 10 maggio 2022, est. Dott. Luigi Edoardo Fiorani
La revisione di patti assunti ex art. 337 ter c.c. richiede l’allegazione di circostanze sopravvenute, non essendo sufficiente la mera riaffermazione di un proprio diritto di visita e in assenza di un’evidenza documentale di un decremento reddituale. (CF)
Giudizio di revisione – affidamento e mantenimento dei figli
Rif. Leg.: art. 337-ter c.c. – art. 337 c.c.
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Nella fattispecie concreta quanto all’assetto delle visite si è verificato che lo stesso era consolidato da tempo e rispettoso degli impegni scolastici e sportivi del minore. Quanto alla revisione degli aspetti economici, l’obbligato ha prospettato una situazione poco chiara delle proprie condizioni economiche e l’assenza di evidenze documentali di un decremento reddituale successivo le pattuizioni assunte. In mancanza di elementi probatori in ordine a dette sopravvenienze va rigettata la richiesta di riduzione del detto contributo e di modifica delle modalità di visita pattuite.
* Si ringrazia l’Avv. Marika De Bona, sez. Ondif Verona
autore: Fossati Cesare
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