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Leccare la bocca di una ragazzina configura il reato di violenza sessuale - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 19 maggio 2022, n. 19657

Nel caso di specie, l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, c.p., per aver leccato con la lingua la bocca di una ragazzina minore di quattordici anni che trasportava a bordo dell'autobus da lui guidato.
Secondo la Cassazione, l'atto propostosi dall'imputato era quello di dare un bacio alla vittima, atto questo di inequivoca valenza sessuale:  infatti, il leccamento della bocca, attingendo ad un zona erogena del corpo, si era perfezionato nella sua piena valenza erotica, considerando altresì che lo stesso gesto del leccamento rientra per le sue inequivoche connotazioni libidinose nella nozione di atto sessuale.

Francesca Ferrandi

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 19 maggio 2022, n. 19657; Pres. Ramacci, Rel. Cons. Galterio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Al fine della configurazione del reato di violenza sessuale è infatti sufficiente, muovendo dalla formulazione dell’art. 609-bis c.p., che fa riferimento al mero atto sessuale e dalla ratio incriminatrice volta a tutelare la autodeterminazione del soggetto relativamente alla propria sfera sessuale, il contatto corporeo con una zona erogena della vittima, non necessariamente coincidente con la zona genitale. A ciò consegue che il tentativo è ipotizzabile solo quando i toccamenti riguardino parti corporee diverse da quelle genitali o dalle zone che la scienza medica, psicologica, antropologica, qualifica come zone erogene allorchè, per cause indipendenti dalla propria volontà (pronta reazione della vittima o per altre ragioni), l'agente non riesca a toccare la parte corporea presa di mira: è stato pertanto ritenuto integrare la forma consumata e non tentata la condotta che si estrinsechi in toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime del corpo della vittima o su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo incompleto, essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica. (FF)


Violenza sessuale – Atto sessuale – Contatto con zona erogena; Rif. Leg. Art. 609-bis c.p.

autore: Ferrandi Francesca