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Ascolto del minore. Se il giudice opta per un ascolto demandato ad un esperto deve motivarlo - Cass. Civ., Sez. I, ord., 20 maggio 2022, n. 16340

L'obbligatorietà dell'ascolto del minore, che abbia compiuto dodici anni - o anche di età inferiore, se capace di discernimento - in vista della dichiarazione di adottabilità, esprime un principio che, benchè inserito nella disciplina del giudizio di primo grado, va esteso al giudizio di adottabilità nel suo complesso, cosicchè, ove l'adottando abbia compiuto i dodici anni al tempo del giudizio di appello, il giudice del gravame è tenuto a procedere alla sua audizione, "riflettendo tale obbligo una nuova considerazione del minore quale portatore di bisogni ed interessi che, se consapevolmente espressi, pur non vincolando il giudice, non possono essere ignorati.
L'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, implica l'obbligo del giudice di specifica e circostanziata motivazione - tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto - non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico (VC)


Adozione – Ascolto del minore – obbligo motivazionale – Rif. Leg. art. 15 Legge 4 maggio 1983 n. 184; art. 8 CEDU; artt. 3 e 12 della Convenzione di New York del 25 novembre 1989; art. 3 della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gennaio 1996