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Nessuna revoca dell'assegno sociale anche se i coniugi separati convivono - Corte d'Appello di Bologna, Sent. 24 marzo 2022 n. 252

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.
Né ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. (VC)


 
Assegno sociale – Requisiti per l’assegno sociale - Rif. Leg. art. 3 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 – (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare)