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Illecito divulgare sul web un video ritraente due giovani in atteggiamenti intimi - Tribunale Trani, Sez. I, sent., 30 novembre 2021, n. 2062

La diffusione non autorizzata sul web di un video ritraente due ragazzi nella loro intimità, è illecita e non consentita dall’ordinamento, in quanto pregiudizievole per i diritti della personalità costituzionalmente rilevanti - quali il diritto alla riservatezza, all’onore, alla reputazione e all’immagine - riconducibili all’articolo 2 della Costituzione.
Tenuto conto delle concrete modalità di commissione dell’illecito, è legittimo il risarcimento dei danni ex art. 2059 cod. civ.: la condivisione sui social network di un file pornografico costituisce un chiaro indice di una carenza educativa da parte dei genitori del minore privo della capacità di discernimento propria della sua età ed incapace di rispettare la sfera privata altrui.
(Nel caso in esame, imputati e persone offese erano minorenni. Il P.M. ha collocato la vicenda nell’alveo dell’art. 600 ter, 3 co., cod. pen., concernente la tutela degli interessi dei minori e volto a sanzionare chiunque, “con qualunque mezzo, anche per via telematica”, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi materiale pedopornografico.
Il Tribunale per i Minorenni di Bari ha ritenuto sussistenti i presupposti indicati dall’art. 169 cod. pen. per la concessione del perdono giudiziale.). (VC)
 


Responsabilità dei genitori - Risarcimento del danno non patrimoniale - Diritti della persona – Violazione – Rif. Leg. art. 2059 cod. civ.; 600 ter, 3 co., cod. pen.; art. 2 Cost.