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Le Sezioni Unite rispondono sulla natura giuridica della c.d. comunione de residuo - Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 17 maggio 2022 n. 15889

La tesi che postula l'istaurazione tra coniugi di una vera e propria comunione di proprietà sui beni de residuo si caratterizza per una sua irragionevolezza laddove, secondo quanto previsto dall'art. 178 c.c., in vigenza della comunione il coniuge imprenditore è esclusivo titolare dei beni aziendali e della gestione e conduzione dell'azienda, per poi essere privato di tali diritti all'esito dello scioglimento della comunione.
La Seconda Sezione della Cassazione con l'ordinanza, 19 ottobre 2021, n. 28872 ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla natura – reale ovvero obbligatoria – dei diritti da riconoscersi in capo ai coniugi sui beni ricompresi nella cd. comunione de residuo.
Con la sentenza odierna, gli Ermellini hanno dettato il seguente principio di diritto: "Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio e ricadente nella cosiddetta comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data." (VC)

Regime patrimoniale della famiglia - Comunione de residuo - Natura - Rif. Leg. artt. 177, 178, 179, 186, 191, 194, 718, 725, 726, 727, 728, 729, 1111, 1114, 1115 e 1116 cod. civ.