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La responsabilità  della struttura sanitaria per i danni invocati "iure proprio" dai congiunti è qualificabile come extracontrattuale - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 06 maggio 2022, n. 14471

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 06 maggio 2022, n. 14471; Pres. Travaglino, Rel. Cons. Sestini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente danneggiato (o deceduto) è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale. (FF)


Risarcimento del danno - Prescrizione e decadenza civile - Sanità e sanitari - Responsabilità professionale; Rif. Leg. Artt. 1218, 2935 c.c.

autore: Ferrandi Francesca