Morte della parte in pendenza dei termini per il passaggio in giudicato. Corte d'Appello di Palermo, 8 aprile 2022
La sopravvenuta morte di uno dei coniugi, dopo la notificazione della sentenza di scioglimento del matrimonio e durante la decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., non dà luogo al fenomeno processuale della interruzione di tale termine, ma, determinando lo scioglimento del matrimonio per altra causa, preclude il passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio, ancorché emessa, eventualmente, su domanda congiunta dei coniugi, e fa cessare la materia del contendere. (CF)
Divorzio – morte del coniuge - cessata materia del contendere
Rif. Leg.: art. 149 c.c.
* Si ringrazia l’Avv. Carla Angileri, Responsabile Ondif Regione Sicilia
Venerdì, 13 Maggio 2022
Giurisprudenza
| Processo civile
| Divorzio
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Sezione Ondif di Palermo
editor: Fossati Cesare
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