Violenze, addebito della separazione e risarcimento del danno. Tribunale di Ravenna, 24 marzo 2022
Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio che anche un unico episodio di percosse può determinare l’addebitabilità della separazione all’autore.
In caso di violenze fisiche il Giudice del merito è esonerato dal comparare il comportamento del coniuge che sia vittima di tali violenze trattandosi di condotte comparabili solo con comportamenti omogenei.
In caso di domanda di risarcimento del danno da illecito endofamiliare avanzata nell’ambito del procedimento di separazione, la mancanza di connessione non eccepita o rilevata dal Giudice entro la prima udienza implica il dovere del Tribunale di pronunciarsi anche su tale domanda in analogia con quanto disposto dal comma 2 dell’art. 40 c.p.c. (CF)
Separazione dei coniugi – addebito della separazione – violenze – responsabilità endofamiliare
Rif. Leg.: art. 151 c.c. – artt. 2043-2059 c.c.
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Nel caso di specie, la domanda risarcitoria, pur formalmente ammessa, non ha trovato accoglimento per carenza di allegazione delle conseguenze dannose subite.
* Si ringrazia l’Avv. Cecilia Semprini, Presidente sez. Ondif Ravenna
autore: Fossati Cesare
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