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Convivenza more uxorio e riconoscimento di un assegno di divorzio in funzione esclusivamente compensativa - Cass. Civ., Sez. I, ord. 12 maggio 2022 n. 15241

Se dalla scelta libera e responsabile di costituire una nuova formazione sociale familiare dando vita a un nuovo progetto di vita condiviso e autonomo rispetto al passato, derivano la perdita della componente assistenziale dell'assegno, in applicazione del principio di autoresponsabilità, non trova invece giustificazione, in caso di convivenza di fatto instaurata dal beneficiario dell'assegno, la perdita anche della componente compensativo-perequativa dell'assegno di divorzio, perché essa non ha alcuna connessione con il nuovo progetto di vita, né verrebbe in alcun modo all'interno di essa recuperata, in quanto la sua funzione non è sostituita né può essere sostituita dalla nuova solidarietà che si costituisce nella coppia di fatto.
In tema di assegno divorzile, qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, nonché dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. (VC)


Assegno divorzile – Convivenza more uxorio -  Rif. Leg. art. 5 comma 10 Legge 1 dicembre 1970 n. 898