Scuola. No alla registrazione, da parte del docente, delle lezioni svolte in classe - Cass. Civ., Sez. lav., Ord., 05 maggio 2022, n. 14270

Nel caso di specie, i fatti di causa si sono svolti in epoca antecedente al Reg. UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016, n. 679 del 2016, - regolamento generale sulla protezione dei dati - entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed applicabile dal 25 maggio 2018 (del Reg., art. 99); parimenti non si applicano ratione temporis nella fattispecie di causa le modifiche al D.Lg. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali) introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
Secondo la Cassazione, rileva, quindi, in causa il D.Lgs n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. a) come vigente ratione temporis, a tenore del quale per "trattamento" si intende qualunque operazione, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernente (tra le altre attività) la registrazione di dati. Ai sensi dello stesso comma 1, della successiva lett. b), è "dato personale" "qualunque informazione" relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
La espressione "qualunque informazione" comprende, in conformità alla disciplina Europea (all'epoca costituita dalla Dir. n. 95/56/CE/ poi abrogata dal Reg. del 2016, art. 94) tanto dati oggettivi che mere valutazioni; ciò che rileva è che si tratti di informazioni inerenti ad una persona fisica e che quest'ultima sia identificata o identificabile (sul punto cfr. Cass. civ., sez. I, 31 maggio 2021, n. 15161).

Francesca Ferrandi

Giovedì, 12 Maggio 2022
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Cass. Civ., Sez. lav., Ord., 05 maggio 2022, n. 14270, Pres. Bronzini, Rel. Cons. Spena per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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La voce di una persona registrata da un apparecchio elettronico costituisce un dato personale se e in quanto essa consente di identificare la persona interessata. In virtù del considerando n. 16 e n. 17 della Dir. n. 95/46/CE, risulta che essa si applica al trattamento di dati in forma di suoni o immagini relativi a persone fisiche, se è automatizzato. Nel caso della registrazione della lezione che si svolge in una classe possono essere contenuti interventi degli studenti, la cui persona è facilmente identificabile, trattandosi di una comunità ristretta. (FF)


Scuola – Registrazione delle lezioni da parte del docente – Privacy; Rif. Leg. D.P.R. n. 249 del 1998 e D.Lgs n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. a)

editor: Ferrandi Francesca