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Le decisioni sulla residenza del minore fra ascolto e valutazione del suo interesse. Tribunale di Ancona, 16 marzo 2022

L’ascolto costituisce una delle modalità fra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato e ad esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono, uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell’interesse del medesimo, pur non essendo tenuto il giudice a conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse, essendo tuttavia richiesta una puntuale e specifica motivazione.

Ai genitori compete determinare la residenza abituale del minore di comune accordo, rimettendo al giudice la decisione in caso di disaccordo. Il mutamento di residenza del figlio ad opera di uno dei genitori è da considerare comportamento contrario al corretto esercizio della responsabilità genitoriale. (CF)

Responsabilità genitoriale – circolazione e residenza – soluzione delle controversie

Rif. Leg.: art. 709-ter cpc – art. 316 c.c.

Martedì, 10 Maggio 2022
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Circolazione e residenza | Merito Sezione Ondif di Ancona
Trib. Ancona, Est. Guidarelli, decreto 16.03.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Trib. Ancona 16.03.22 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso di specie, disposta e svolta consulenza tecnica, il tribunale ha accertato che il genitore che aveva deciso di trasferirsi, non aveva adottato alcuna decisione unilaterale per il figlio, non avendo modificato la sua residenza anagrafica, né l’iscrizione scolastica.

Ascoltato il minore e svolta la necessaria istruttoria sul caso, il Giudice ha ritenuto rispondente all’interesse del minore mantenere il collocamento abituale presso la residenza materna e ha pertanto autorizzato il trasferimento a decorrere però dal nuovo ciclo scolastico, prevendendo ampi periodi di permanenza con l’altro genitore.

 

* Si ringrazia l’Avv. Manuela Caucci, Presidente sez. Ondif Ancona

editor: Fossati Cesare