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Risarcimento dei danni. Lecito condannare i genitori del figlio autore di atti di violenza sessuale - Cass. Civ., Sez. III, ord. 2 maggio 2022, n. 13752

Lecito condannare i genitori del figlio autore di atti di violenza sessuale in base al titolo autonomo dell’art. 2048 del cod. civ., per non avere essi raggiunto in giudizio la prova liberatoria di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata.
La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048 cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all’art. 147 cod. civ.
Per sottrarsi a tale responsabilità, i genitori devono “dimostrare di aver impartito al figlio un’educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze idonee ad escludere l’obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una volta che sia stata ritenuta, sulla base del fatto illecito determinatosi, la sussistenza della culpa in educando.
I genitori devono, in particolare offrire la prova di aver adempiuto ai doveri di educazione e formazione della personalità del minore, in termini tali da consentirne l’equilibrato sviluppo psico-emotivo, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale. (VC)
 
Violenza sessuale – Responsabilità civile dei genitori – Culpa in educando – Liquidazione del danno  Rif. Leg. artt. 2 e 32 Cost., artt. 2043, 2048 e 2059 cod. civ.