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Concessione della cittadinanza. Illegittimo il diniego se motivato sui precedenti penali di un familiare - Cons. di Stato, Sez. III, sent. 2 maggio 2022, n. 3409

Il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, costituisce esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini, e si qualifica pertanto quale atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno status illesae dignitatis, morale e civile, dello straniero richiedente, cui non corrisponde un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza.
I precedenti penali a carico dei familiari del richiedente la cittadinanza italiana non possono far presumere un concorso o una condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione tale da comportare il rigetto della richiesta di domanda poiché sarebbe contrario al principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Carta costituzionale, facendo ricadere sull’istante le “colpe” dei familiari.
(Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR Lazio, ha annullato un provvedimento di diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana motivata dall’esistenza di precedenti penali a carico di familiari dell’interessato.). (VC)

Stranieri – Cittadinanza – Rif. Leg. art. 9, comma 1, lett. f), Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (Norme sulla cittadinanza)