Decade dal gratuito patrocinio chi non comunica le variazioni di reddito. Cass, Sez. VI civ., Ord. 25 marzo 2022, n. 9727
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La Suprema Corte ha precisato che la mera mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta la revoca del beneficio dell’ammissione al patrocinio al spese dello Stato, a prescindere dalla circostanza che la variazione stessa non determini il superamento del limite reddituale.
(CF)
L’art. 112 del DPR 115-2002 prevede la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio nei seguenti casi:
- a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
- b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione.
Patrocinio a spese dello Stato - condizioni - revoca
Rif. Leg.: art. 112 DPR 115/2002