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Sull'individuazione della data di decorrenza della revoca dell'assegno divorzile - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 03 maggio 2022, n. 13947

Nel caso di specie, la Corte di merito, in presenza di un reclamo incidentale che domandava, oltre alla revoca dell'assegno divorzile, anche che tale statuizione avesse decorrenza dalla data della domanda, dato che la carenza dei presupposti era ad essa antecedente, ha  individuato come momento di decorrenza della revoca che era stata disposta la data della decisione, ritenendo assorbito il secondo motivo di reclamo.
Pertanto, la questione sollevata con il motivo di ricorso incidentale ha imposto agli Ermellini di verificare, in primo luogo, la natura delle pronunce assunte in applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1, al fine di individuare il momento da cui le stesse possano incidere sul precedente giudicato impositivo dell'obbligo di somministrazione di un assegno di divorzio.

Francesca Ferrandi

Lunedì, 9 Maggio 2022
Giurisprudenza | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 03 maggio 2022, n. 13947; Pres. Bisogni, Rel. Cons. Pazzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso in cui si ritenga che il giudice possa stabilire che la revoca o la modifica decorrano dalla data della domanda di revisione, e non da quella della decisione su di essa, sarà necessario altresì stabilire quali siano le condizioni che consentano al giudicante di disporre che la statuizione abbia effetto fin dal momento della domanda. (FF)


Divorzio - Assegno di divorzio; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970.

autore: Ferrandi Francesca