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Procedimenti per reati commessi con violenza alla persona: l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata alla persona offesa - Cass. Pen., Sez. Unite, Sent., 03 maggio 2022, n. 17156

Queste le questioni di diritto per le quali il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite:
"Se, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui all'art. 299, comma 4-bis, debba essere notificata, a cura della parte richiedente, alla persona offesa anche in mancanza di dichiarazione ed elezione di domicilio".
"Se, ai fini dell'obbligo della notificazione suddetta, sia richiesta o meno l'esistenza di un pregresso rapporto tra autore del reato e vittima o la sussistenza di un concreto pericolo di recidiva specificamente riferita a quest'ultima e se, quindi, in caso di reato di omicidio, per persone offese, cui deve essere effettuata la notifica, possano intendersi anche gli eredi della vittima".
Le questioni devolute attengono sostanzialmente all'ambito applicativo del vigente art. 299 c.p.p., comma 4-bis, secondo periodo, aggiunto, unitamente al secondo periodo del precedente D.L. 93 del 14 agosto 2013, art. 2 comma 3, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", convertito, con modificazioni, dalla L. n.199 del 15 ottobre 2013, sotto correlati profili inerenti alla delimitazione dell'obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca ovvero di modifica in me/ius del regime cautelare avanzata dopo la chiusura delle indagini preliminari e, in particolare, alle caratteristiche della notifica, alle sue possibili modalità attuative, ai limiti e ai destinatari della previsione.


Francesca Ferrandi


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Cass. Pen., Sez. Unite, Sent., 03 maggio 2022, n. 17156; Pres. Cassano, Rel. Cons. Tardio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che: “nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona: - la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio; - in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, la notifica di cui all’art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., in ragione delle sue finalità eminentemente informative e partecipative al processo, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente”. (FF)


Misure cautelari personali – Procedimenti per reati commessi con violenza alla persona – Istanza di revoca o sostituzione – Obbligo di notifica alla persona offesa – Modalità esecutive – Indicazione – Decesso della persona offesa in conseguenza del reato – Destinatari della notificazione – Prossimi congiunti o persona legata da relazione affettiva e stabilmente convivente; Rif. Leg. Art. 299 c.p.p.

autore: Ferrandi Francesca