Risoluzione per inadempimento della donazione indiretta modale di un'autovettura - Tribunale Sciacca, sent., 1 marzo 2022, n. 98

In caso di donazione gravata da un onere modale che si concreti in una prestazione vitalizia di assistenza in favore del donante, spetta a costui, se agisca per l'adempimento dell'onere, provare la misura complessiva della prestazione dovuta dal donatario, contenuta, ai sensi dell'art. 793, comma 2, c.c., nei limiti del valore del bene donato; il donatario può limitarsi a sostenere di avere già esattamente adempiuto l'onere, in quanto l'assistenza prestata superava il valore del bene ricevuto in donazione.
Nel giudizio di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere è il donatario-debitore che deve provare la causa non imputabile dell'inadempimento, mentre il donante-creditore è tenuto unicamente ad allegare ed indicare l'inadempimento del donatario. (VC)
 


Donazione - Donazione modale - Prestazione vitalizia di assistenza - Risoluzione per inadempimento - Rif. Leg. artt. 770, 783, 784, 785 e 793 cod. civ.