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Il valore dei legati in conto o in sostituzione di legittima deve essere imputato alla porzione indisponibile - Cass. Civ., Sez. II, 5 maggio 2022 n. 14193

Al fine di accogliere la domanda di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima è imprescindibile, sotto il profilo logico-giuridico, ai fini dell'accertamento dell'effettiva lesione della quota di riserva, formare - ai sensi dell'art. 556 c.c. - una massa di tutti i beni appartenenti al defunto al tempo della morte, atteso che tale disposizione è preordinata alla determinazione della porzione spettante al legittimario sull'attivo netto del patrimonio del defunto, composto dai beni da lui lasciati e da quelli dei quali abbia disposto a titolo gratuito con atti inter vivos.
Il valore dei beni oggetto di liberalità in conto o di legati in sostituzione di legittima deve essere imputato alla porzione indisponibile fino a concorrenza delle quote individuali spettanti ai gratificati. In aggiunta a quanto ricevuto, il legittimario ha diritto di conseguire a titolo di legittima, soltanto la differenza tra il valoro della quota in astratto riservatagli dalla legge e quello dei beni a lui donati o legati (purchè il valore di tale quota sia maggiore di quello di questi beni). (VC)



Successione - Donazione - Azione di riduzione - Legati in conto o in sostituzione di legittima - Collazione - Rif. Leg. artt. 537, 556, 737 cod. civ.