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La dichiarazione di adottabilità  del minore costituisce una "extrema ratio" - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 04 maggio 2022, n. 14077

Giovedì, 5 Maggio 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Adozione | Minori
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 04 maggio 2022, n. 14077; Pres. Bisogni, Rel. Cons. Amatore per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una "soluzione estrema", essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dall'art. 1 della L. n. 184 del 1983 il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali. (FF)


Adozione - Adozione minori - Dichiarazione di adozione - Procedimento - Accertamento dello stato di adottabilità - Recupero delle capacità genitoriali - Giudizio prognostico - Contenuto; Rif. Leg. L. n. 184 del 1983

 

autore: Ferrandi Francesca