La revocabilità di una donazione per ingratitudine - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 29 aprile 2022, n. 13544
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L'ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario. (FF)
Successioni – Donazione – Revocabilità per ingratitudine; Rif. Leg. Art. 801 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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