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Danno biologico, morale ed esistenziale, seppure diversi, vanno liquidati complessivamente. Tribunale di Palermo, 10 gennaio 2022

Nel caso di specie gli attori agivano per il risarcimento del danno conseguente alla morte della figlia che si trovava ospite della casa dei convenuti, la quale rientrando dal mare, era rimasta folgorata inserendo la spina del computer nella presa elettrica.

I genitori attribuivano la responsabilità dei convenuti all'assenza dell'impianto elettrico salvavita.

I convenuti eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva avendo rinunciato all’eredità del padre, ma l’eccezione veniva respinta in quanto essi avevano nel contempo impugnato l'atto amministrativo con il quale era stata negata la domanda di sanatoria edilizia dell’immobile presentata dal loro dante causa, di tal ché essi avevano posto in essere un'attività che: da un lato, denota necessariamente la loro volontà di accettare; dall'altro, non avrebbero avuto il diritto di fare se non nella qualità di eredi.

La responsabilità civile da custodia veniva riconosciuta, seppure con una riduzione del 30% ricondotta a fatto e colpa della vittima, la quale imprudentemente era rientrata in casa con il corpo ancora bagnato.

Il tribunale respinge la domanda afferente il danno patrimoniale, tenuto conto della giovanissima età della vittima e della sua assoluta incapacità lavorativa; accoglie invece quanto al danno non patrimoniale, espressione onnicomprensiva di qualsiasi lesione di interesse o valore costituzionalmente protetto, non suscettibile di valutazione economica, ricomprendente sia il danno "morale" sia quello c.d. "esistenziale".

(CF)

Venerdì, 29 Aprile 2022
Giurisprudenza | Successioni | Responsabilità | Merito
Trib. Palermo, Est. Compagno, sentenza 10.01.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini dell’accettazione tacita dell'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che costituiscono adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, come tali, inidonei ad esprimere, in modo certo, l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede. L'acquisizione della qualità di erede è l'effetto del compimento di un'attività incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità. Inefficace la successiva rinuncia, in applicazione del principio semel heres semper heres.

In ambito di responsabilità da cose in custodia, non è predicabile il caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.

Sia il danno biologico - la lesione della salute - sia quello morale (la sofferenza interiore) che quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale" e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona), pur costituendo pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili, devono essere liquidati complessivamente, in maniera tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dal "nomen iuris" dei vari tipi di danno. (CF)

 

Illecito esofamiliare - Responsabilità da cose in custodia – danno patrimoniale e non patrimoniale – danno morale ed esistenziale – qualità di erede – accettazione tacita – rinuncia

 

Rif. Leg.: art. 2051 c.c. -  art. 1227 comma 1 c.c.

autore: Fossati Cesare