Il chiamato all'eredità non è erede fino a prova contraria. Tribunale di Venezia, 9 febbraio 2022
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L'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege, ma soltanto l'acquisto della qualità di chiamato alla eredità: solo ove avvenga l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede.
La prova della avvenuta accettazione della eredità compete al creditore interessato. Non costituisce accettazione dell’eredità la mera presentazione della dichiarazione di successione.
Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non si può considerare erede, neppure per l'arco temporale intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, nemmeno se esso risulti nella categoria dei successibili ex lege o abbia presentato denuncia di successione.
Conformi: Cass. 21436/2018, Cass. 8053/2017
Nel caso di specie la ricorrente, già collaboratrice familiare, adiva il giudice del lavoro per sentire condannare il convenuto, chiamato alla successione della de cuius datrice di lavoro. Il resistente si costituiva eccependo la rinuncia all’eredità. La ricorrente eccepiva l’inopponibilità della rinuncia non risultante dai registri delle successioni.
Per il giudice compete a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., "l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede.
(CF)
Successioni – chiamato all’eredità – erede – accettazione – rinuncia – onere della prova
Rif. Leg.: art. 519 c.c.
autore: Fossati Cesare
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