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Gratuito patrocinio alle vittime di reati sessuali a prescindere dal reddito - Cass. Pen., Sez. IV, 28 aprile 2022, n. 16272

Giovedì, 28 Aprile 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Gratuito patrocinio
Cass. Pen., Sez. IV, 28 aprile 2022, n. 16272 – Pres. Ferranti, Cons. Rel. Pezzella per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione assurta a “diritto vivente”, dispone l’ammissione automatica – a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma 1 – al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dai reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies c.p.
In tema di gratuito patrocinio, l'art. 76 del T.U. in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002) stabilisce che la vittima di una serie di gravi delitti contro la persona, fra i quali il reato di cui all'art. 612-bis c.p. (c.d. "stalking"), "può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito" previsti dal medesimo decreto.
Come pure precisato dalla Consulta con la sentenza n. 1 del 2021: “E’ questa una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità.” (VC)


Atti persecutori - Gratuito patrocinio – Persona offesa – Reddito - Rif. Leg. art. 612-bis; artt. 76 e 79 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

autore: Cianciolo Valeria