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Processo minorile: la richiesta di giudizio abbreviato deve coinvolgere anche l'esercente la responsabilità  genitoriale - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 22 aprile 2022, n. 15661

L’art. 7 del D.P.R. n. 448 del 1988, dispone che l'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la responsabilità genitoriale.
Secondo la legislazione penale minorile, la figura dell'esercente la responsabilità genitoriale va tenuta distinta da quella del genitore.
Al genitore, secondo la previsione del D.P.R. n. 448 del 1988 art. 12 ("l'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni e stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede") vengono affidati meri compiti di assistenza psicologica ed affettiva, in ragione del fatto che il minore, la cui personalità è ancora in fase di evoluzione, si connota quale soggetto processualmente bisognoso di interventi di supporto psico-affettivo.
All'esercente la responsabilità genitoriale (che di norma coincide con la figura del genitore del minore ma che può essere anche distinta, nel caso di impedimento di ambedue i genitori ad esercitare la responsabilità, ovvero di decesso o irreperibilità degli stessi, nel qual caso la responsabilità parentale è esercitata dal tutore, se già nominato dal giudice tutelare, ovvero dal legale rappresentante dell'istituto che ospiti il minore oppure dall'affidatario dello stesso), invece, vengono riconosciuti compiti più specifici e pregnanti sotto il profilo processuale, quale figura astrattamente idonea a seguire il minore durante la vicenda giudiziaria che lo riguarda, al fine di coadiuvarlo nella comprensione delle attività processuali e delle relative conseguenze ed assicurargli una difesa adeguata ed una partecipazione consapevole ed informata al processo.
La disposizione di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 448 del 1988 garantisce, dunque, in generale l'intervento nel processo dell'esercente la responsabilità genitoriale con la finalità di assistenza ed integrazione della capacità di difesa dell'imputato minorenne.

Francesca Ferrandi

Mercoledì, 27 Aprile 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Diritto penale minorile | Minori
Cass. Pen., Sez. III, Sent., 22 aprile 2022, n. 15661; Pres. Aceto, Rel. Cons. Di Stasi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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In tema di processo minorile, ai fini della decorrenza del termine per chiedere il giudizio abbreviato deve tenersi conto anche della notificazione del decreto di giudizio immediato effettuata all'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 7, costituendo tale notificazione garanzia di assistenza effettiva del minore anche nelle scelte processuali. (FF)


Minori – Processo penale minorile – Giudizio abbreviato; Rif. Leg. D.P.R. n. 448 del 1988, art. 7

autore: Ferrandi Francesca