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La differenza reddituale non è decisiva ai fini dell'assegno divorzile - Cass. Civ., Sez. VI "“ 1, ord. 21 aprile 2022 n. 12784

Giovedì, 21 Aprile 2022
Giurisprudenza | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. VI – 1, ord. 21 aprile 2022 n. 12784 – Pres. Scotti, Cons. Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze. 
Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio alla luce della relativa funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa, la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti rappresenta il prerequisito necessario per poter procedere alla valutazione dell'adeguatezza dei mezzi alla luce dei criteri contenuti nel comma 6 dell'art. 5 l. div., risultando sempre necessaria la sussistenza di un loro squilibrio. Anche nell'ipotesi di condizioni economico-patrimoniali di rilevante entità per entrambi i coniugi, occorre verificare se un simile squilibrio, effettivo e di non modesta entità, sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, in ogni caso ben potendo risultare comunque attuato il riconoscimento della funzione endofamiliare del richiedente grazie agli interventi patrimoniali operati a suo favore in corso di matrimonio dall'ex coniuge.
Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale. (VC)



Divorzio – Funzione assistenziale e compensativa dell'assegno divorzile - Conseguenze - Valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli - Squilibrio economico tra le parti e alto livello reddituale dell'ex coniuge - Irrilevanza in sé – Fondamento - Rif. Leg. art. 5 comma 6 Legge 1 dicembre 1970 n. 898

autore: Cianciolo Valeria