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La revoca implicita di legato di posizione contrattuale - Tribunale di Bologna, sent. non def. 6 aprile 2022

Giovedì, 21 Aprile 2022
Giurisprudenza | Merito | Successioni Sezione Ondif di Bologna
Tribunale di Bologna, sent. non def. 6 aprile 2022 - Pres. Rel. Arceri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le norme date dal testatore per formare le porzioni, ai sensi dell'art. 733 c.c., devono inquadrarsi nella categoria dei legati obbligatori, i quali impongono agli altri coeredi di lasciare che il bene, o la categoria di beni, indicati dal testatore siano inclusi nella porzione ereditaria dell'onorato, anziché ripartiti tra tutti i condividenti o assegnati a sorte. Tuttavia, nel caso in cui la cosa legata sia trasformata in modo tale da aver perso la sua individualità, si applica la presunzione di revoca, ex art. 686 c.c.
(Nel caso in esame, il testatore al fine di tutelare la propria compagna aveva disposto all’interno della scheda testamentaria un legato di posizione contrattuale per l’acquisto di un immobile che poco dopo sarebbe stato integralmente acquistato dallo stesso, ciò comportando un’implicita revoca del legato disposto essendo intervenuto con il rogito l’intestazione del bene in capo al de cuius). (VC)
 


Successione – Testamento - Legati testamentari – Rif. Leg. artt. 686 e 733 cod. civ.

 

editor: Cianciolo Valeria