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Anche per i minori la pillola del giorno dopo non necessita di prescrizione medica - Cons. di Stato, sent. 19 aprile 2022 n. 2928

Il caso all'esame del Consiglio di Stato nasce dall'impugnazione del provvedimento del Direttore generale AIFA dell'8 ottobre 2020 da parte di diverse associazioni cattoliche (C.S.R.L., Movimento per la Vita Italiano Aps, Comunita' Papa Giovanni XXIII, Associazione Medici Cattolici Italiani (A.M.C.I.), Osservatorio Parlamentare "Vera Lex?", Associazione Pro Vita e Famiglia Onlus, Associazione Family Day - Difendiamo i Nostri Figli Aps, Osservatorio di Bioetica di Siena-Ets, Associazione Giuristi per la Vita).
Il provvedimento impugnato recava la "modifica del regime di fornitura del medicinale per uso umano "EllaOne (ulipristal)" , con cui si disponeva l' eliminazione dell'obbligo di prescrizione medica per la commercializzazione del farmaco EllaOne, presso le farmacie italiane, anche in favore delle ragazze minorenni. Obiettivo dell'autorizzazione AIFA, secondo quanto riporta la memoria dell'Avvocatura erariale del 5 gennaio 2021 era di evitare gravidanze adolescenziali a quelle minori che, per paura e pudore, non si rivolgono ai genitori ed al proprio medico onde farsi prescrivere la c.d. "pillola del giorno dopo".
Valeria Cianciolo

Giovedì, 21 Aprile 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Aborto | Minori
Cons. di Stato, sent. 19 aprile 2022 n. 2928 - Pres. est. Corradino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La competenza ad adottare provvedimenti quali quelli di specie (classificazione di farmaci non soggetti a prescrizione medica) spetta ad AIFA, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 219 del 2006 la quale ha escluso problematiche di salute quale che sia l'età di chi assume tale sostanza.
Non vi è alcuna violazione della Legge 194 poichè le pillole per la contraccezione di emergenza non causano l'aborto di una gravidanza in corso.
Rigettata sul punto la richiesta delle associazioni ricorrenti poichè non è mai stata raggiunta quella indefettibile "prova rigorosa" circa la sicura inattendibilità delle scelte al riguardo operate dalla amministrazione intimata nell'esercizio del suo potere tecnico discrezionale.
Una lettura costituzionalmente orientata della disciplina del consenso informato impone comunque la protezione del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'auto-determinazione della persona, diritto quest’ultimo che sarebbe esposto al concreto rischio di frustrazione nel caso in cui si pretendesse, limitatamente al caso di specie - che attiene alla libertà sessuale e, più in generale, alla sfera privata - la necessità del consenso dei genitori o dei tutori. (VC)



Aborto - Pillola del giorno dopo - Uso da parte dei minori - Legittimo - Rif. Leg. art. 33 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; artt. 1 e 3 Legge 22 dicembre 2017 n. 219; art. 32 Cost.

autore: Cianciolo Valeria