Misure cautelari. No allo svolgimento di attività  lavorativa se si è accolti e sostenuti economicamente dal genitore - Cass. Pen., Sez. II, Sent., 12 aprile 2022, n. 14008

Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che al sostentamento dell'istante ben poteva provvedere il genitore convivente, percettore di un sia pur modesto reddito, non essendo altrimenti dimostrato (se non con la indicazione dei criteri di ammissione al patrocinio a spese dello Stato) l'assoluta impossibilità di provvedere aliunde al proprio sostentamento, giacchè l’art. 284 c.p.p., comma 3, richiede il riconoscimento di una "situazione di assoluta indigenza" da valutare in termini di "indispensabilità" e di "assolutezza", sicchè deve escludersi che possano valere come termini di raffronto, i presupposti, del tutto diversi, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
Inoltre, secondo la S.C., la dichiarazione di disponibilità del genitore ad accogliere il figlio presso il proprio domicilio comporta una implicita assunzione di responsabilità nel farsi carico del sostentamento della progenie indigente.
Francesca Ferrandi

Cass. Pen., Sez. II, Sent., 12 aprile 2022, n. 14008; Pres. Cammino, Rel. Cons. Perrotti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi dall'abitazione per svolgere attività lavorativa, la valutazione del giudice in ordine alla situazione di assoluta indigenza dell'istante deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione, a criteri di particolare rigore, pur non potendo spingersi sino al punto di pretendere una sorta di "prova legale" dello stato di assoluta indigenza del nucleo familiare mediante produzione di una autocertificazione attestante la impossidenza dei redditi necessari a soddisfare le ordinarie esigenze di vita. (FF)


Diritto penale della famiglia – Misure cautelari – Gratuito patrocinio; Rif. Leg. Art. 284 c.p.p.

editor: Ferrandi Francesca