inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Può essere estradata una madre di prole di età  inferiore ai tre anni? - Cass. Pen., Sez. VI, ord. 19 aprile 2022 n. 15143

Ai sensi dell’art. 18 lett. s) della Legge 22 aprile 2005, n. 69 “La corte di appello rifiuta la consegna se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità”.
Il tema concernente la procedura di estradizione di donne con prole inferiore ai tre anni eÌ€ stato più volte al vaglio della giurisprudenza di legittimità, che ha enunciato i principi fondamentali in materia. In proposito, eÌ€ il caso di ricordare che la disposizione prevista dall’ art. 18, lett. s) della l. n. 69 del 2005, sopra citato - corrispondente all'attuale lettera p) del detto articolo, dopo le modifiche apportate al testo legislativo con la recente legge n. 117 del 4 ottobre 2019, entrata in vigore il 2 novembre 2019 - trova il proprio esclusivo campo di applicazione nell'ambito della procedura inerente al mandato d'arresto europeo.
La Corte Costituzionale con ord. 18 novembre 2021 n. 261 ha affermato che: “Il principio generale secondo cui la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, e conseguentemente la sua attuazione a livello di ciascuno Stato membro, debbono rispettare i diritti fondamentali sanciti dall'art. 6 TUE è affermato esplicitamente, sia dal considerando n. 12, sia dall'art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro. Inoltre, tale principio è sotteso all'intero ordinamento giuridico dell'Unione, nel quale - come risulta, tra l'altro, dall'art. 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - i diritti fondamentali vincolano tanto le istituzioni, organi e organismi dell'Unione, in primis nella loro produzione normativa, quanto gli Stati membri allorché attuino il diritto dell'Unione.
Come affermato dalla Corte di giustizia, è però precluso agli Stati membri condizionare l'attuazione del diritto dell'Unione, nei settori oggetto di integrale armonizzazione, al rispetto di standard puramente nazionali di tutela dei diritti fondamentali, laddove ciò possa compromettere il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione.”
La Consulta con l’ordinanza dle 2021 ha sottoposto alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale, la soluzione della questione: se l'art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI debba essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole. 
Valeria Cianciolo

Cass. Pen., Sez.VI, ord. 19 aprile 2022 n. 15143 – Pres. Fidelbo, Cons. Rel. D’Arcangelo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Cassazione ha sospeso il giudizio e in via pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione: 
1) Se l’art. 1, paragrafi 2 e 3 gli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2002 /584 /GAI debbano essere interpretati nel senso che non consentono all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, di rifiutare o comunque, di differire la consegna della madre con figli minorenni conviventi;
2) se in caso di positiva risposta a tale prima questione, l’art. 1, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 3 e 4 e la decisione quattro 2002 /584/ GAI siano compatibili con gli articoli 7 e 24 par. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo in materia di art. 8 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri nella misura in cui impongono la consegna della madre recidendo legami con i figli minori conviventi senza considerare il best interest of child. (VC)
 

 
Processo penale - MAE – Madre di prole minorenne – Best interest child - Rif. Leg. Legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002); D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117); art. 3 CEDU.

 

autore: Cianciolo Valeria