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Separazione. Il patto matrimoniale non è meritevole di tutela - Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 13 aprile 2022, n. 11923

Nel caso di specie, i coniugi, prima del matrimonio, avevano sottoscritto una scrittura privata contenente una promessa di versamento della somma di euro 500.000,00, in caso di loro futura separazione.
Con la pronuncia qui allegata, la Cassazione ribadisce la nullità di simili patti e conferma così quanto già deciso al riguardo in sede di primo grado e in appello.
Francesca Ferrandi

Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 13 aprile 2022, n. 11923; Pres. Parise, Rel. Cons. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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La scrittura privata con cui due coniugi, in caso di loro futura separazione, convengono che l’uno versi all’altro una somma di denaro, non è meritevole di tutela: come patto matrimoniale è, infatti, nullo per illiceità della causa; come contratto preliminare di donazione condizionato sospensivamente all'evento separazione legale delle parti è del pari nullo, mentre come atto ricognitivo di debito, risulterebbe comunque afferente ad una obbligazione nulla. (FF)


Separazione dei coniugi – Patto matrimoniale – Nullità; Rif. Leg. Artt. 1362 e 1367 c.c.

autore: Ferrandi Francesca