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Ai fini della personalizzazione del danno morale deve essere valutata l'intensità  e la durata della sofferenza psichica - Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord., 13 aprile 2022, n. 12060

Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ord., 13 aprile 2022, n. 12060; Pres. Scoditti, Rel. Cons. Guizzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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La liquidazione del danno morale, quale sofferenza interiore patita dalla vittima dell'illecito, deve effettuarsi con riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche dello stesso, mentre non incidono su di essa fatti ed avvenimenti successivi, quale la morte del soggetto leso. (FF)


Responsabilità circolazione stradale – Danno morale – Decesso in corso di causa del danneggiato – Criteri di liquidazione; Rif. Leg. Art. 1226 c.c. e 102 c.p.c.

autore: Ferrandi Francesca