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I trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio, alla luce della sentenza della Cassazione civile SS.UU. 29.7.2021, n. 21761

È frequente, in occasione della crisi coniugale, che le parti regolino non solo i
rapporti personali (il diritto di visita ai figli, esercizio della responsabilità genitoriale
etc.) ma anche i rapporti patrimoniali, ulteriori rispetto al classico assolvimento
dell’obbligo di mantenimento dei figli ed eventualmente del coniuge economicamente
più fragile, regolamentazione quest’ultima che, normalmente, s’estrinseca nel
versamento mensile di un quantum definito negli accordi di separazione o divorzio o
nelle rispettive sentenze che definiscono tali giudizi. Nella regolamentazione di tali
rapporti personali e patrimoniali, si distingue un contenuto essenziale degli accordi di
separazione o divorzio (consenso reciproco a vivere separati, modalità di affidamento
dei figli, assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento etc.) ed un
contenuto eventuale, consistenti in accordi patrimoniali autonomi che i coniugi
raggiungono in occasione della separazione personale o del divorzio congiunto, nella
regolamentazione dei nuovi rapporti che si vengono a creare. In questi ultimi casi,
spesso i coniugi si prefiggono di raggiungere un assetto patrimoniale dei rispettivi
interessi patrimoniali, che abbia carattere di definitività già dall’omologa della
separazione personale o dalla sentenza che definisce il divorzio congiunto, evitando di
rimandare il tutto ad un momento successivo all’intervento giudiziale e, così, il rischio
di futuri ripensamenti o inadempimento degli obblighi assunti innanzi all’autorità
giudiziaria, che comporterebbe l’inizio di un ulteriore procedimento contenzioso.
In quest’ottica dev’essere letta la sentenza ultima Cass. civ. Sez. Unite, Sent.,
29.7.2021, n. 21761, che ha riconosciuto “valide le clausole dell'accordo di divorzio a
domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad
entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti
reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di
assicurarne il mantenimento”, riconoscimento che implica la validità di detto accordo
quale titolo per la trascrizione a norma dell’articolo 2657 c.c..
L’applicazione pratica di tale principio comporta, per avvocati, magistrati e
cancellieri, l’assolvimento di adempimenti preliminari e successivi a tale tipo di
accordi sino ad oggi non frequenti e, segnatamente, le opportune verifiche ipo-catastali,
rispetto alle quali occorre tener presente, da un lato, che i predetti soggetti applicatori
potrebbero non avere specifica esperienza, dall’altro che la certezza dei Registri
Immobiliari è un cardine imprescindibile del nostro ordinamento, motivo per cui è stato
organizzato questo corso allargato alla partecipazione dei notai.

Venerdì, 29 Aprile 2022 - Venerdì, 29 Aprile 2022
Iniziative | Accordi di separazione e di divorzio Sezione Ondif di Matera
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autore: Maffei Lucia Elsa
Questo evento non prevede l'iscrizione online