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Mantenimento diretto per il figlio affidato pariteticamente, assegno per l'altro. Corte d'Appello di Perugia, 22 novembre 2021

Venerdì, 15 Aprile 2022
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Perugia
Corte Appello Perugia, Est. Matteini, 22.11.21 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Non sussistono ragionevoli motivi per ridurre i tempi di permanenza del figlio presso uno dei genitori.

Il fatto che i rapporti del genitore con l’altro figlio maggiorenne siano tesi non può influenzare negativamente i rapporti anche con il figlio minore, semmai quest’ultimo con la sua presenza potrebbe costituire fattore di riavvicinamento.

E’ corretta la statuizione del giudice di prime cure che applica un mantenimento diretto per quanto concerne il figlio in affidamento paritario, mentre per la figlia maggiorenne che vive con uno solo dei genitori stabilisce un contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario.  (CF)

 

Affidamento e mantenimento dei figli – affidamento paritetico - mantenimento diretto – assegno di mantenimento

 

Nel caso di specie la fine della convivenza dei genitori aveva portato alcune criticità nel rapporto genitori-figli che per quanto concerneva il minore risultavano superate in ragione dell’applicazione di una frequentazione paritetica con entrambi i genitori, che aveva consentito di ricreare un’armonia.

Diversa la situazione per la figlia maggiorenne che rifiutava di stare dal padre, rispetto alla quale nulla può statuire l’Autorità Giudiziaria, se non l’obbligo di contribuzione attraverso un assegno.

La Corte pertanto respinge il reclamo presentato dalla madre avverso il provvedimento del Tribunale che aveva disposto un collocamento ed una frequentazione del minore paritari fra i genitori, avendo riscontrato nel figlio una maggiore serenità con siffatto regime.

Cesare Fossati

 

Rif. Leg.: art. 739 c.p.c. – art. 337-ter c.c.

 

autore: Fossati Cesare